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Modalità di notificazione e di controllo
2.1 Modalità di
notificazione 2.11
Obbligo di notificazione 2.111 Chi esegue nuovi impianti a bassa tensione e chi modifica o amplia impianti esistenti, è obbligato secondo OIBT (capitolo 3, art. 23 e art. 25) a notificare i lavori al gestore di rete, mediante un avviso d’installazione (PF 20.2.111 a / PF 20.2.111 b).
2.112 Per ogni notifica si devono usare i formulari ammessi dal gestore di rete, che, compilati, devono essere firmati secondo OIBT (cap. 2) dalle persone autorizzate. Si devono anche osservare in particolare le fasi procedurali della modalità di notificazione come indicato nell’allegato procedura / modalità di notificazione (PF 20.2.112 a / PF20.2.112 b). 2.113 Nel caso che non si rispettino
sufficientemente le prescrizioni di fabbrica concernenti
la modalità di notificazione, la responsabilità delle
conseguenze di danni e complicazioni per il gestore di rete
e per il proprietario, sono a carico del progettista e
dell’installatore 2.114 I costi per eventuali danni e complicazioni che sono causati al gestore di rete per l’insufficiente osservanza delle disposizioni concernenti la modalità di notificazione, vengono fatturati. 2.12
Domande di allacciamento 2.121 Prima di consegnare l’avviso d’installazione (1 / 2), si devono presentare al gestore di rete le necessarie domande di allacciamento per i seguenti apparecchi ed impianti:
a) domanda di riscaldamento elettrico: b) scheda
dati per la valutazione delle perturbazioni causate alla
rete; c)
domanda di allacciamento per gli impianti produttori indipendenti
con servizio in parallelo alla rete elettrica di distribuzione: 2.13
2.131
Prima di iniziare i lavori, si deve presentare al più presto
al gestore di rete un avviso d’installazione (1 / 2)
nei seguenti casi: a)
nuovi impianti b)
realizzazione di un nuovo allacciamento di gruppo; ampliamento
o modifica dell’allacciamento esistente c) installazioni o modifiche di tariffa, che impongono il montaggio o la sostituzione di apparecchi per tariffa, nonchè per l’ordinazione di apparecchi per tariffa d)
ampliamenti o modifiche, solo se la potenza di allacciamento è superiore
a 3,6 kVA o se esigono una domanda di allacciamento secondo (PF
2.12) e) nuova installazione, modifica o ampliamento di condutture di gruppo e di comando di tariffa nonchè di impianti di contatori f)
impianti provvisori come quelli per cantieri edili, esposizioni,
manifestazioni festive, ecc. 2.132 Con
l’avviso d’installazione (1 / 2)
si deve consegnare in doppio uno schema di principio ed un
concetto della messa
a terra dell’impianto progettato. In questi documenti
si devono indicare le correnti nominali d’intervento
dei dispositivi d’interruzione della sovracorrente
e le sezioni dei conduttori di gruppo e di abbonato, gli
apparecchi per tariffa nonchè i dati sugli utenti
(PF 20.2.132 a / PF
20.2.132 b). 2.133
L’approvazione dell’avviso d’installazione
(1 / 2)
non prova nulla sulla conformità alla NIBT o alle
PF di tutte le parti dell’impianto notificato. Per
l’esecuzione
conforme alle prescrizioni sono responsabili unicamente il progettista
e l’installatore. 2.134
Un avviso d’installazione (1 / 2) perde la sua validità,
se entro un anno a partire dalla data della sua approvazione
non si iniziano i lavori dell’installazione notificata. 2.14
Avviso di conclusione dei lavori e rapporto di sicurezza
2.141
Per tutti gli impianti con l’obbligo della notifica, si deve annunciare al
gestore di rete la conclusione dei lavori, però prima della consegna al proprietario
ed allegando in tutti i casi il rapporto
di sicurezza. 2.142 L’avviso di conclusione dei lavori ed il rapporto i sicurezza devono essere consegnati compilati integralmente. Se l’impianto eseguito presenta dati diversi da quelli indicati nell’avviso d’installazione (1 / 2), nell’avviso di conclusione dei lavori si devono precisare i valori effettivi di allacciamento e si deve presentare lo schema modificato.
2.2 Messa
in servizio e controllo 2.21
Messa in servizio 2.211
Si può mettere in servizio un impianto, solo dopo
che siano state montati i relativi apparecchi per tariffa e di
manovra. 2.212 Nel caso d’impianti che hanno effetti di perturbazioni sulla rete, il gestore di rete può esigere misure speciali di collaudo. Per questo il proprietario deve mettere tali impianti nelle condizioni richieste di funzionamento e mettere a disposizione una persona istruita del mestiere senza fatturare i costi. 2.22
2.221 Il gestore di rete esegue controlli (controllo tecnico) concentrati sulle tecniche di comando e di misura. Eventuali difetti vengono comunicati al proprietario risp. al progettista o all’installatore con fatturazione dei costi. 2.223
L’installatore deve comunicare per iscritto al gestore
di rete risp. annotare sul rapporto di sicurezza se asporta i
sigilli con piombini o se essi mancano. 2.224 Ricevuto il rapporto di sicurezza, si esegue il controllo secondo OIBT (impianto nuovo e controllo periodico). L’installatore su richiesta dal gestore di rete deve mettere a disposizione senza fatturare i costi, un montatore che sia al corrente dell ’installazione eseguita.
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