Prescrizioni  
Prescrizioni di fabbrica sull'installazione d'impianti elettrici Contatti

2          Modalità di notificazione e di controllo

 

2.1         Modalità di notificazione

 

2.11          Obbligo di notificazione

2.111        Chi esegue nuovi impianti a bassa tensione e chi modifica o amplia impianti esistenti, è obbligato secondo OIBT (capitolo 3, art. 23 e art. 25) a notificare i lavori al gestore di rete, mediante un avviso d’installazione (PF 20.2.111 a / PF 20.2.111 b).

 

2.112        Per ogni notifica si devono usare i formulari ammessi dal gestore di rete, che, compilati, devono essere firmati secondo OIBT (cap. 2) dalle persone autorizzate. Si devono anche osservare in particolare le fasi procedurali della modalità di notificazione come indicato nell’allegato procedura / modalità di notificazione (PF 20.2.112 a / PF20.2.112 b).

2.113        Nel caso che non si rispettino sufficientemente le prescrizioni di fabbrica concernenti la modalità di notificazione, la responsabilità delle conseguenze di danni e complicazioni per il gestore di rete e per il proprietario, sono a carico del progettista e dell’installatore

2.114        I costi per eventuali danni e complicazioni che sono causati al gestore di rete per l’insufficiente osservanza delle disposizioni concernenti la modalità di notificazione, vengono fatturati.

 

2.12          Domande di allacciamento

2.121       Prima di consegnare l’avviso d’installazione (1 / 2), si devono presentare al gestore di rete le necessarie domande di allacciamento per i seguenti apparecchi ed impianti:

a)    domanda di riscaldamento elettrico:
VSE 2.25d-99 [6.1 / 6.2]

b)    scheda dati per la valutazione delle perturbazioni causate alla rete;
domanda di allacciamento per apparecchi ed impianti, che producono armoniche e/o variazioni di tensione:
VSE 1.18i-2005 [3]

c)     domanda di allacciamento per gli impianti produttori indipendenti con servizio in parallelo alla rete elettrica di distribuzione:
VSE 2.24d-97 [8].

 

2.13          Avviso d’installazione

2.131        Prima di iniziare i lavori, si deve presentare al più presto al gestore di rete un avviso d’installazione (1 / 2) nei seguenti casi:

a)      nuovi impianti

b)      realizzazione di un nuovo allacciamento di gruppo; ampliamento o modifica dell’allacciamento esistente

c)      installazioni o modifiche di tariffa, che impongono il montaggio o la sostituzione di apparecchi per tariffa, nonchè per l’ordinazione di apparecchi per tariffa

d)      ampliamenti o modifiche, solo se la potenza di allacciamento è superiore a 3,6 kVA o se esigono una domanda di allacciamento secondo (PF 2.12)

e)      nuova installazione, modifica o ampliamento di condutture di gruppo e di comando di tariffa nonchè di impianti di contatori

f)       impianti provvisori come quelli per cantieri edili, esposizioni, manifestazioni festive, ecc.

2.132    Con l’avviso d’installazione (1 / 2) si deve consegnare in doppio uno schema di principio ed un concetto della messa a terra dell’impianto progettato. In questi documenti si devono indicare le correnti nominali d’intervento dei dispositivi d’interruzione della sovracorrente e le sezioni dei conduttori di gruppo e di abbonato, gli apparecchi per tariffa nonchè i dati sugli utenti (PF 20.2.132 a / PF 20.2.132 b).

2.133       L’approvazione dell’avviso d’installazione (1 / 2) non prova nulla sulla conformità alla NIBT o alle PF di tutte le parti dell’impianto notificato. Per l’esecuzione conforme alle prescrizioni sono responsabili unicamente il progettista e l’installatore.

2.134       Un avviso d’installazione (1 / 2) perde la sua validità, se entro un anno a partire dalla data della sua approvazione non si iniziano i lavori dell’installazione notificata.
 

 

2.14         Avviso di conclusione dei lavori e rapporto di sicurezza

2.141       Per tutti gli impianti con l’obbligo della notifica, si deve annunciare al gestore di rete la conclusione dei lavori, però prima della consegna al proprietario ed allegando in tutti i casi il rapporto di sicurezza.
Al gestore di rete si deve inoltre consegnare anche la documentazione (protocolli di misure e di verifiche, ecc..)

2.142       L’avviso di conclusione dei lavori ed il rapporto i sicurezza devono essere consegnati compilati integralmente. Se l’impianto eseguito presenta dati diversi da quelli indicati nell’avviso d’installazione (1 / 2), nell’avviso di conclusione dei lavori si devono precisare i valori effettivi di allacciamento e si deve presentare lo schema modificato.

2.143       Il montaggio degli apparecchi per tariffa è eseguito su richiesta, con tempo di reazione di 1 settimana.
La condizione preliminare per il montaggio degli apparecchi per tariffa è la disponibilità della tensione, dell’allacciamento della conduttura di abbonato sul primo distributore dopo il quadro di misura e della designazione dei dispositivi di misura secondo PF 6.4.

2.144       L’installatore con la richiesta di montare gli apparecchi per tariffa, diventa responsabile della messa in servizio dell’impianto senza creare rischi per le persone e le cose.

 

2.2        Messa in servizio e controllo

 

2.21          Messa in servizio

2.211        Si può mettere in servizio un impianto, solo dopo che siano state montati i relativi apparecchi per tariffa e di manovra.

2.212        Nel caso d’impianti che hanno effetti di perturbazioni sulla rete, il gestore di rete può esigere misure speciali di collaudo. Per questo il proprietario deve mettere tali impianti nelle condizioni richieste di funzionamento e mettere a disposizione una persona istruita del mestiere senza fatturare i costi.

2.22          Controllo

2.221        Il gestore di rete esegue controlli (controllo tecnico) concentrati sulle tecniche di comando e di misura. Eventuali difetti vengono comunicati al proprietario risp. al progettista o all’installatore con fatturazione dei costi.

2.222        Il proprietario è responsabile per le perdite di introiti causate da un prelievo di energia misurato erroneamente o non misurato. Il gestore di rete si riserva il diritto di presentare denuncia in caso di prelievo abusivo di energia elettrica.

2.223        L’installatore deve comunicare per iscritto al gestore di rete risp. annotare sul rapporto di sicurezza se asporta i sigilli con piombini o se essi mancano.
L’organo di controllo, se deve asportare i piombini che sigillano le coperture di parti che non sono misurate (escluse apparecchiature di fabbrica o fusibile di comando) o se constata che essi mancano, deve rimettere o applicare i piombini (piombini con il n° di controllo assegnato dall’Ispettorato). Nel rapporto di sicurezza si deve specificamente annotare la mancanza dei piombini sia nelle coperture sia in altri posti.

2.224        Ricevuto il rapporto di sicurezza, si esegue il controllo secondo OIBT (impianto nuovo e controllo periodico). L’installatore su richiesta dal gestore di rete deve mettere a disposizione senza fatturare i costi, un montatore che sia al corrente dell ’installazione eseguita.