Prescrizioni  
Prescrizioni di fabbrica sull'installazione d'impianti elettrici Contatti

1          Generalità

 

1.1         Fondamenti

1.11          Le presenti prescrizioni di fabbrica (PF) si aggiungono alla Norma tecnica SEV «elektrosuisse» "Norma per le installazioni a bassa tensione" (NIBT 1.0.2.1) ed ai rispettivi regolamenti validi del gestore di rete.

1.12          Le PF comprendono anche le tabelle, gli schemi ed i disegni dell’appendice 20, nonchè le speciali direttive di singoli gestori di rete.

1.13         Oltre alle PF sono determinanti per la realizzazione degli impianti interni con allacciamento alle reti di distribuzione elettrica dei gestori di rete, le seguenti leggi, ordinanze e prescrizioni (con eventuali modifiche):

a)      legge federale concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE) del 24 giugno 1902, RS 734.0

b)      ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte) del 30 marzo 1994, RS 734.2

c)      ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) del 7 novembre 2001, RS 734.27

d)      ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) del 9 aprile 1997, RS 734.26

e)      Norme SEV « elektrosuisse »

f)       Norme per le installazioni a bassa tensione (NIBT) SEV 1000:2005

g)      ordinanza sull’energia (OEne) del 7 dicembre 1998; RS 730.01

h)      ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23 dicembre 1999; RS 814.710

i)       ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM) del 9 aprile 1997, RS 734.5

k)      ordinanza, regolamenti. risp. condizioni generali per la consegna di energia elettrica a bassa tensione dei gestori di rete

l)       altre pertinenti prescrizioni federali, cantonali o comunali

m)    manuale sulla messa a terra

n)      esercizio d’impianti a corrente forte (R 323.1)

o)      ordinanza sulle installazioni delle ferrovie (OIEF) (RS 734.42) e le relative disposizioni di esecuzione.  


1.2         Campo di validità

1.21          Le PF valgono per tutti gli impianti a bassa tensione allacciati alle reti di distribuzione elettrica dei gestori di rete e sono applicate anche per gli impianti provvisori (OIBT, art.1 + 2).

1.22          Il gestore di rete si riserva di adattare le PF ogni volta allo stato della tecnica o di completarle o di modificarle in dipendenza delle condizioni.

 

1.3         Autorizzazione d’installazione e di controllo

1.31          Sono autorizzate per lavori d’installazione e di controllo le persone e le imprese che soddisfano le condizioni poste nella OIBT, capitoli 2 e 3 e che posseggono una corrispondente autorizzazione dell’Ispettorato federale delle correnti forti (ESTI).

1.4      Esigenze tecniche d’installazione

                  Gli impianti devono essere suddivisi in modo che sia possibile effettuare disinserzioni, in qualsiasi momento e se accordate.

                  Non possono essere prese a carico responsabilità in caso d’interruzioni di rete e di lavori di manutenzione. EN 50 160.