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1 Generalità 1.1 Fondamenti 1.11 Le presenti prescrizioni di fabbrica (PF) si aggiungono alla Norma tecnica SEV «elektrosuisse» "Norma per le installazioni a bassa tensione" (NIBT 1.0.2.1) ed ai rispettivi regolamenti validi del gestore di rete. 1.12 Le PF comprendono anche le tabelle, gli schemi ed i disegni dell’appendice 20, nonchè le speciali direttive di singoli gestori di rete. 1.13 a)
b) ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte) del 30 marzo 1994, RS 734.2 c) ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) del 7 novembre 2001, RS 734.27 d)
e)
Norme SEV «
elektrosuisse
» f)
Norme per le installazioni a bassa tensione (NIBT) SEV
1000:2005 g)
ordinanza sull’energia (OEne) del 7 dicembre 1998;
RS 730.01 h)
ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI) del 23 dicembre 1999; RS 814.710 i) ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM) del 9 aprile 1997, RS 734.5 k)
ordinanza, regolamenti. risp. condizioni generali per
la consegna di energia elettrica a bassa tensione dei gestori
di rete l)
altre pertinenti prescrizioni federali, cantonali o comunali m)
manuale sulla messa a terra n)
o)
ordinanza sulle installazioni delle ferrovie (OIEF) (RS
734.42) e le relative disposizioni di esecuzione. 1.2 Campo di validità 1.21
1.22 Il gestore di rete si riserva di adattare le PF ogni volta allo stato della tecnica o di completarle o di modificarle in dipendenza delle condizioni. 1.3
1.31 Sono autorizzate per lavori d’installazione e di controllo le persone e le imprese che soddisfano le condizioni poste nella OIBT, capitoli 2 e 3 e che posseggono una corrispondente autorizzazione dell’Ispettorato federale delle correnti forti (ESTI). 1.4
Non possono essere prese a carico responsabilità in
caso d’interruzioni di rete e di lavori di manutenzione.
EN 50 160. |
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